L’art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405 prescrive l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di procedere al pagamento di un acconto sull’IVA relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), da effettuarsi entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Il contribuente tenuto al versamento dell’anticipo IVA ha a disposizione tre modalità di determinazione dello stesso:
i) metodo storico, che prevede il pagamento dell’88% di quanto pagato nella liquidazione IVA del quarto trimestre 2015 (da calcolare sommando l’acconto versato e il saldo versato l’anno successivo);
ii) metodo previsionale, che prevede il versamento dell’88% dell’IVA effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2016 o sul quarto trimestre 2016 (calcolo in via generale difficile da ipotizzare, con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto);
iii) metodo analitico, che si perfeziona con il pagamento del 100% dell’IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20.12.2016. L’acconto IVA per il 2016 – determinato con uno dei predetti metodi di calcolo – non può essere rateizzato e deve essere versato in un’unica soluzione entro il termine del 27 dicembre 2016. Resta ovviamente impregiudicata la possibilità di regolarizzare l’omesso o ritardato versamento dell’acconto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).