Con la Circolare del 31.01.2017 n. 22, l’INPS ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione 2017 dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. In particolare, l’Istituto previdenziale rende noto che per il 2017, l’aliquota “base” è incrementata dello 0,45%, per un importo complessivo pari 23,55%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Infatti, si ricorda che per i soli iscritti alla Gestione commercianti dovrà essere sommato lo 0,09% (per un valore totale dell’aliquota pari al 23,19%) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del D.Lgs. del 28.03.1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ancora, sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti), mentre viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità, determinato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 della L. del 23.12.1999 n. 488, nella misura di Euro 0,62 mensili. Il minimale di reddito per il 2017, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, rimane invariato rispetto allo scorso anno ed è pari ad Euro 15.548,00, mentre il massimale di reddito ammonta ad Euro 76.872,00 per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell’01.01.1996, ovvero ad Euro 100.324,00 per gli iscritti con decorrenza o successivamente a tale data. Si rammenta, infine, che per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, i termini previsti sono il 16.05.2017, 21.08.2017, 16.11.2017 nonché il 16.02.2018. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2017, i termini previsti sono quelli per i pagamenti IRPEF.