La Legge di conversione del D.L. del 22.10.2016 n. 193 ha introdotto nuovi termini per il versamento delle imposte. In particolare, sono stati modificati i termini per i versamenti: i) del saldo e del primo acconto derivanti dai Modelli “REDDITI” e “IRAP”, previsti dall’articolo 17 del D.P.R. 435/2001; ii) del saldo IVA, previsti dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. 542/99. Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (ad esempio, studi professionali associati), le nuove scadenze sono stabilite: i) al 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%; ii) al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In relazione ai soggetti IRES, i versamenti devono, invece, essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, e non entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%. In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda od unica rata di acconto delle imposte derivanti dai Modelli “REDDITI” e “IRAP”, stabiliti al 30 novembre, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti IRES “solari”, ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti IRES “non solari”. In tale contesto, meritano di essere segnalati alcuni chiarimenti forniti dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2017. In particolare, viene precisato che per i contribuenti che optano per la rateizzazione dei versamenti delle imposte derivanti dal Modello “Redditi”, le scadenze di versamento delle rate successive alla prima sono quelle indicate nel contesto dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Conseguentemente, le imposte rateizzabili risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2017 sono versate: i) per i soggetti titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 17 luglio 2017, 21 agosto 2017, 18 settembre 2017,(…) [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 21 agosto 2017, 18 settembre 2017,(…)]; ii) per i soggetti non titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, (…) [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, (…)].