Il termine di versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è più “influenzato” dalle modalità di presentazione della dichiarazione (forma autonoma / unificata). Dal 2017, infatti: i) è stata soppressa la presentazione della comunicazione annuale dati IVA, di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 322/98; i) è venuta meno la possibilità di “unificare” la Dichiarazione annuale IVA con la Dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, per quanto concerne il versamento del saldo IVA: i) da una parte, viene confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo; ii) dall’altra, viene prevista la possibilità di differire il pagamento entro il termine previsto dal nuovo articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Peraltro, qualora si decidesse di differire il versamento del saldo IVA al “nuovo” termine previsto per il versamento del saldo IRPEF/IRES, il saldo IVA 2016 potrà essere versato: i) in unica soluzione al 30.06.2017, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 Marzo e il 30 Giugno (maggiorazione pari all’1,6%), ovvero al 30.07.2017 applicando, sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6%, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%; ii) in forma rateale, a partire dal 30.06.2017, maggiorando quanto dovuto dell’1,6% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte (massimo 6 rate), ovvero a partire dal 30.07.2017 applicando – sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% – l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte (massimo 5 rate). Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensili.