Recentemente il legislatore ha approvato definitivamente il testo del disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Il provvedimento legislativo prevede, in particolare, i seguenti interventi: i) l’applicazione della disciplina sulla tutela nelle transazioni commerciali anche al lavoratore autonomo, nonché l’abusività per legge delle clausole che prevedono la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti (o le modalità di recesso, se le prestazioni sono continuative); ii) l’applicazione della disciplina in materia di tutela del diritto di autore alle invenzioni realizzate nell’esecuzione del contratto, con conseguente riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad acquisirne la titolarità; iii) la previsione di nuove tutele a copertura delle riduzioni consistenti del reddito professionale non dipendenti dalla propria volontà (per le professioni ordinistiche e da attivare tramite le casse professionali); iv) la piena deduzione delle spese (alberghiere e di somministrazione di alimenti) sostenute per l’esecuzione di un incarico ed analiticamente addebitate al committente; v) attivazione del congedo parentale anche per gli iscritti alla gestione separata; vi) deducibilità piena dei corsi di formazione (limite di Euro 10.000 annui), certificazione delle competenze (limite di Euro 5.000 annui) e gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo; vii) attivazione dei servizi del centro per l’impiego anche nei confronti dei lavoratori autonomi; viii) applicazione dell’indennità di maternità a prescindere dall’astensione dal lavoro; ix) mantenimento del rapporto di lavoro autonomo in caso di malattia, infortunio e gravidanza (sospensione non retribuita del rapporto); x) viene fornita la disciplina del lavoro agile.