Con il D.L. n. 193 del 22.10.2016, convertito con Legge n. 225 del 01.12.2016, il legislatore ha introdotto una procedura straordinaria di rottamazione delle cartelle di pagamento (nonché degli atti di ingiunzione degli enti locali e degli accertamenti esecutivi), che consente la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale con stralcio delle somma dovute a titolo di sanzioni aggiuntive e interessi di mora. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E dell’08.03.2017, ha fornito alcune precisazioni sull’istituto con particolare riferimento alla rottamazione parziale del debito fiscale risultante dall’accertamento. In linea a quanto fino ad ora valutato dalla dottrina, la circolare spiega che: i) la rottamazione parziale può esserci con riferimento a singoli ruoli o cartelle; ii) il contribuente che ha ricevuto accertamento esecutivo deve decidere se aderire alla rottamazione per l’intera somma o meno (con riferimento all’atto). Non potrà mai verificarsi, quindi, la rottamazione parziale delle somme contenute in un accertamento esecutivo. Viene confermata la possibilità di definire i carichi relativi a sole sanzioni amministrative con il pagamento delle spese esecutive (applicabile anche alle violazioni del quadro RW), nonché la possibilità di rottamare i ruoli trasmessi nel periodo dal 16.12.2016 al 31.12.2016 (che si considerano affidati all’Agente solo a partire dal 10.01.2017). Tra le somme escluse dalla procedura vengono segnalate le seguenti: i) carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro UE; ii) sanzioni amministrative non tributarie; iii) sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale (nonché intermediari incaricati della trasmissione telematica) che si riferiscono al periodo precedente all’01.01.2007.