Gli imprenditori interessati all’applicazione del regime agevolato di estromissione dai beni di impresa dovranno procedere al perfezionamento delle operazioni entro il prossimo 31.05.2017. Con l’articolo 1, comma 121, della Legge n. 208 del 28.12.2015, il legislatore ha introdotto una procedura agevolata di estromissione dei beni d’impresa che è stata prorogata, ad opera della Legge n. 232 del 11.12.2016, alle estromissioni avvenute tra l’01.01.2017 ed il 31.05.2017 (a condizione che i beni siano posseduti dall’imprenditore alla data del 31.10.2016). L’istituto, come nella versione precedente, ha ad oggetto i beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale (non è consentita l’estromissione di immobili patrimoniali e merce) e consente di applicare, sulle plusvalenze latenti (fino a concorrenza del valore normale o catastale), un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP dell’8%. In materia IVA, invece, l’estromissione rileva quale operazione di autoconsumo (non essendo un atto traslativo, ma un semplice passaggio dalla sfera imprenditoriale a privata, si esclude l’applicazione dell’imposta di registro). Con riferimento ai versamenti, la procedura prevede l’effettuazione di un primo versamento pari al 60% dell’importo complessivo entro il 30.11.2017, mentre il restante 40% dovrà essere versato entro il 16.06.2018.