Entro il prossimo 16.06.2017 va effettuato il versamento dell’acconto IMU e TASI 2017, determinato utilizzando l’aliquota e le detrazioni valide per il 2016. Come noto, il presupposto impositivo delle imposte IMU e TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili. Al contrario dell’anno precedente, non si devono segnalare particolari modifiche alla disciplina applicata nel precedente anno (l’unica modifica intervenuta, in materia IMU-TASI, riguarda la proroga del blocco delle aliquote per tutto il 2017). Ricordiamo che, a decorrere dallo scorso 01.01.2016, è stata introdotta un’esenzione TASI a favore delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), oltre ad una riduzione dell’aliquota gravante sugli immobili invenduti delle imprese costruttrici, che potranno scontare un’aliquota d’imposta ordinaria dello 0,1% (con limite minimo e massimo dallo 0% al 0,25% a seconda della delibera comunale). In materia IMU, sempre dalla stessa data, può trovare applicazione l’esenzione a favore dei terreni condotti da coltivatori diretti e IAP (che negli anni precedenti fruivano di un regime ad hoc) e la ridefinizione dei criteri di esenzione per i terreni che ricadono in aree montane e collinari. Con riferimento al versamento dell’imposta, infine, si segnala che le imposte IMU e TASI dovranno essere versate in due rate, la prima delle quali (16.06.2016) dovrà essere liquidata con l’applicazione delle aliquote previste per il 2016 (per il 50%), mentre la seconda a conguaglio dovrà essere versata entro il prossimo 18.12.2017. I comuni avranno la possibilità, entro il prossimo 28.10.2017, di comunicare al Ministero eventuali modifiche agli importi delle aliquote d’imposta.