Con l’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24.04.2017 (convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017), sono stati introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che nel tempo sostituiranno gli studi di settore ed i parametri contabili. Il nuovo istituto verrà introdotto a partire dal 2017 e sarà operativo in occasione della presentazione del prossimo dichiarativo (REDDITI 2018). I nuovi indici sintetici di affidabilità prevedono l’assegnazione di un giudizio di affidabilità espresso tra 1 e 10 attraverso il quale: i) verrà valutato l’accesso ad un regime premiale; ii) verranno programmati i controlli dell’Amministrazioni finanziaria. Il regime premiale prevede la riduzione del termine di accertamento dell’imposta, la disapplicazione di accertamenti basati solo su presunzioni semplici, l’esonero dal visto di conformità per rimborsi e compensazioni (per una soglia molto più alta rispetto a quella ordinaria) e l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo. Ai fini dell’applicazione degli ISA i contribuenti devono dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. L’Agenzia delle Entrate provvederà a fornire gli strumenti informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché le informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli indici. Sono esclusi dagli indici di affidabilità i contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni: i) hanno avviato o cessato l’attività (nel periodo d’imposta interessato); ii) non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività; iii) dichiarano ricavi o compensi da lavoro autonomo superiori alla soglia che verrà definita in futuro.