Con Decreto del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017, è stato aggiornato il tasso percentuale di interessi. Secondo quanto previsto, la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d’anno è incrementato allo 0,3%, in luogo dello 0,1% vigente fino al 31.12.2017. La variazione del tasso legale ha effetto a decorrere dall’01.01.2018, anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive. La nuova misura del tasso d’interesse ha riflessi, infatti, sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. Ne consegue che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2018 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2017 dovranno calcolare e poi sommare fra loro: i) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,1% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2017; ii) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,3% per il periodo che va dall’1 Gennaio 2018 alla data di regolarizzazione della violazione. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della Legge n. 388 del 23.12.2000 (Finanziaria 2001).