Con il Decreto Ministeriale del 28.12.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019) sono state definite nuove modalità di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture senza IVA di importo superiore ad Euro 77,47. Per effetto di quanto previsto dalle nuove disposizioni, il pagamento dell’imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare attraverso l’Area riservata del proprio sito Internet. La precedente disciplina, invece, prevedeva che il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’importo, pari ad Euro 2,00 per ogni fattura emessa, sarà proporzionale al numero delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, calcolato secondo gli stessi dati dichiarati in sede di emissione delle fatture dal soggetto emittente: nel servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, infatti, i contribuenti devono indicare se l’imposta di bollo è dovuta ed il relativo importo. Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate, con I) addebito sul conto corrente bancario o postale in alternativa al II) pagamento tramite Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Per accedere al nuovo servizio, che consente il pagamento dell’imposta di bollo secondo le modalità previste dal D.M. del 28.12.2018, sarà necessario accedere al portale “Fatture e corrispettivi” (tramite S.P.I.D., credenziali Entratel, Fisconline o C.N.S.).
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