Entro il prossimo 16.12.2016 deve essere effettuato il versamento del saldo IMU 2016, determinato utilizzando l’aliquota e le detrazioni valide per il 2016 (con eventuale conguaglio della differenza relativa all’aliquota applicata in sede di acconto). Come noto, il presupposto impositivo delle imposte IMU è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili. Si devono segnalare alcune novità rispetto all’anno precedente: si segnala, tra le altre, i) l’esenzione a favore dei terreni condotti da coltivatori diretti e IAP (che negli anni precedenti fruivano di un regime ad hoc) e la ridefinizione dei criteri di esenzione per i terreni che ricadono in aree montane e collinari; ii) la previsione di una riduzione del 25% delle imposte per gli immobili locati a canone concordato; iii) l’introduzione di una riduzione della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale. Con riferimento al versamento dell’imposta, infine, si ricorda che l’imposta IMU viene versata in due rate annuali (in alternativa all’unica soluzione), la prima delle quali è stata liquidata lo scorso 16.06.2016 con l’applicazione delle aliquote previste per il 2015 (se non deliberate per tempo). Il secondo versamento a saldo, dovrà essere effettuato entro il prossimo 16.12.2016, con applicazione delle aliquote deliberate per il 2016 (in alcuni casi sarà necessario effettuare un conguaglio su quanto versato a titolo di acconto). Il contribuente può, altresì, provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6.2016.