Con la presente desideriamo chiarire alcuni aspetti procedurali relativi alla c.d. cedolare secca. Ci si riferisce, in particolare, al regime agevolato (speciale ed opzionale) che consente di assoggettare a tassazione sostitutiva gli importi delle locazioni abitative: l’imposta sostitutiva assorbe l’IRPEF, le relative addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo dovute in relazione al contratto di locazione. L’opzione per la cedolare secca può essere espressa sia al momento della registrazione del contratto, sia in momenti successivi alla registrazione iniziale, come nei casi di proroga o di applicazione successiva alla prima annualità. In particolare, il modello RLI (con cui viene esercitata l’opzione) deve essere presentato: 1) entro 30 giorni dalla stipula; 2) in sede di proroga, anche tacita, del contratto; 3) alla scadenza delle annualità successive alla prima. Si deve segnalare, quindi, che l’applicazione del regime agevolato con riferimento ad un primo periodo contrattuale non esplica i propri effetti anche con riferimento alla proroga: anche qualora le parti abbiano tacitamente confermato la proroga del rapporto di locazione (al termine del periodo quadriennale non è stata comunicata l’interruzione del rapporto), il locatore dovrà aver cura di presentare un nuovo modulo RLI all’Agenzia delle Entrate ed optare nuovamente, con riferimento alla proroga, al regime della cedolare secca. Va rilevato che l’art. 7-quater, comma 24, del D.L. 193/2016 ha sostituito il comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011, disciplinando le conseguenze della mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca.