Con l’introduzione dell’articolo 55 bis TUIR, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un nuovo regime di tassazione piatta a favore delle imprese individuali, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (in contabilità ordinaria). L’istituto, in buona sostanza, consente la possibilità di applicare l’aliquota IRES (a decorrere dal 01.01.2017 pari al 24% per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 64, Legge n. 208/2015) al reddito di imprese individuali, SNC e SAS che optano per l’applicazione del nuovo regime: a tal proposito, viene stabilita una durata dell’opzione pari a 5 anni, esercitabile in sede di dichiarazione. Secondo quanto previsto dal nuovo regime, le somme prelevate a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili (nei limiti dei redditi dei periodi d’imposta assoggettati all’opzione) costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Si segnala che, oltre a tale regime opzionale, è stata modificata la disciplina dell’agevolazione ACE al fine di incentivare la patrimonializzazione di imprese individuali, SNC e SAS (i medesimi soggetti a cui si applica l’IRI). In particolare, viene previsto che gli incrementi patrimoniali di tali soggetti (registrati rispetto alla situazione al 31.12.2010) possono essere dedotti dal reddito nella misura del 2,7% (a regime). Pertanto, le somme che rimangono nella disponibilità della società, oltre ad essere tassate con aliquota del 24% (IRI), costituiscono a loro volta degli incrementi a cui può applicarsi l’ACE.