È stato aggiornato con il Decreto del 7 Dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 Dicembre 2016, il tasso percentuale di interessi. Secondo quanto previsto, la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d’anno è sceso allo 0,1%, in luogo dello 0,2% vigente fino al 31.12.2016. La variazione del tasso legale ha effetto a decorrere dal 01.01.2017, anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive. La nuova misura del tasso d’interesse ha riflessi, infatti, sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. Ne consegue che, i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2017 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2016 dovranno calcolare e poi sommare fra loro: i) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,2% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2016; ii) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,1% per il periodo che va dal 01° Gennaio 2017 alla data di regolarizzazione della violazione. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).