La Legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017) dispone la proroga di alcuni istituti, già introdotti in via sperimentale, a sostegno della genitorialità, quali: i) il congedo obbligatorio del padre lavoratore; ii) i c.d. “voucher baby sitting”; iii) il contributo per gli asili nido. Inoltre, a partire dall’01.01.2017, viene introdotto il c.d. ”premio alla nascita” di Euro 800,00, che: i) può essere richiesto dalle future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione, presentando all’INPS un’apposita domanda; ii) è corrisposto in un’unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente; iii) non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR. Viene istitutito, altresì, a partire dall’anno 2017, un buono di Euro 1.000,00, volto a sostenere le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, nati a partire dall’01.01.2016 ed affetti da gravi patologie croniche. L’agevolazione è spendibile per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, previa presentazione, da parte del genitore richiedente, dell’idonea documentazione che attesti l’iscrizione ed il pagamento della retta alle strutture indicate. Il buono non è cumulabile: i) con la detrazione IRPEF del 19% (ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della L. 266/2005) per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore ad Euro 632,00 annui per ogni figlio ospitato negli stessi; ii) con i contributi concessi alla madre lavoratrice, finalizzati all’acquisto di servizi di baby-sitting (voucher baby sitting) o necessari a fronteggiare gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.