Con l’introduzione dell’articolo 55 bis del TUIR, la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11.12.2016) ha previsto un nuovo regime di tassazione piatta a favore delle imprese individuali, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (in contabilità ordinaria). L’istituto, in buona sostanza, consente la possibilità di applicare l’aliquota IRES (a decorrere dal 01.01.2017, pari al 24% per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 64, della Legge n. 208/2015) al reddito di imprese individuali, s.n.c. e s.a.s. che optano per l’applicazione del nuovo regime: a tal proposito viene stabilita una durata dell’opzione pari a 5 anni, esercitabile in sede di dichiarazione. Secondo quanto previsto dal nuovo regime, le somme prelevate a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili (nei limiti dei redditi dei periodi d’imposta assoggettati all’opzione) costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. In occasione di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione al conteggio delle deduzioni dal reddito e delle perdite di esercizio. In particolare, viene precisato che il plafond IRI va determinato computando in aumento i redditi assoggettati ad aliquota separata e in diminuzione le perdite maturate che trovano capienza. Con riferimento alle deduzioni viene confermata la determinazione del plafond tramite i) calcolo del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie e ii) successiva deduzione dei prelevamenti nei limiti del plafond IRI.