L’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del TUIR prevede una detrazione IRPEF del 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno fino ad un importo massimo di Euro 387,34, per la parte che eccede la franchigia di Euro 129,11. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: i) le prestazioni professionali rese dal veterinario; ii) l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario (Cfr. Circolare n. 55 del 2001) e definiti dall’articolo 1 del D.lgs. n. 193 del 2006; iii) le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. In tema di detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese veterinarie, si è recentemente espressa l’Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 24 del 27.02.2017) chiarendo che è possibile detrarre le spese relative all’acquisto di farmaci veterinari senza la prescrizione medica purché le stesse siano certificate da scontrino parlante. Tale beneficio non è, invece, applicabile alle spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario. Secondo l’Agenzia, infatti, tali mangimi non possono essere considerati farmaci, bensì prodotti appartenenti all’area alimentare.