A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 50 del 24.04.2017, sono state modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di Partita IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali. Nello specifico, per effetto delle novità introdotte con riferimento alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali), è stata eliminata la soglia quantitativa, pari ad Euro 5.000,00 annui, oltre la quale è previsto l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei Modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Conseguentemente, i titolari di Partita IVA devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, prima previsti solo in caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore ad Euro 5.000,00 annui e di presentazione di Modelli F24 “a zero”, in relazione a tutte le compensazioni dei suddetti crediti. Per effetto delle modifiche all’art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006), tale regime viene esteso, altresì, ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel Quadro RU della Dichiarazione dei redditi. Con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del D.L. n. 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.